Sgravio Fiscale

I pannelli Dual Energy della Luxferov, essendo dei pannelli Termofotovoltaici rientrano, nei limiti di applicabilità dei casi specifici, sia nelle detrazioni del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, che per la parte termica nelle detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica. Si ricorda che gli sgravi tra loro non sono cumulabili.

Così come per l’iva agevolata al 10%, nei casi di applicabilità definiti dalla norma di riferimento e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.

 

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%)

La detrazione fiscale del 50% del valore degli impianti fotovoltaici nelle ristrutturazioni edilizie è stata prorogata per tutto il 2015 attraverso la Legge di Stabilità. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta del reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali. La detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 96.000 euro deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sugli interventi volti al recupero edilizio, devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici:

  • le abilitazioni amministrative;
  • la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • le ricevute dei bonifici (bancari o postali) di pagamento delle spese con l’espresso richiamo alla norma di riferimento “art. 16-bis del TUIR”.

 

Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (65%)

La detrazione del 65% è stata confermata fino a tutto il 2015 in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti già dotati di impianti di riscaldamento e spetta:

  • alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Il tetto di spesa massima ammissibile è legato all’importo massimo della detrazione previsto per quel tipo di intervento: per chiarire meglio, negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la detrazione massima consentita è di 100.000 euro, a cui corrisponde una spesa massima agevolabile pari a 153.846,15 euro (153.846,15 X 65% = 100.000).

 

IVA agevolata al 10% 

Il DpR 633/72, all’art. 127 quinquies stabilisce l’applicabilità della tariffa ridotta alle spese sostenute per l’acquisto o la realizzazione, tra gli altri, di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”.

La circolare n. 36/E del 19 Dicembre 2013 chiarisce il trattamento, ai fini iva, delle operazioni aventi a oggetto impianti fotovoltaici. Con una differenziazione importante se la qualificazione dell’impianto è mobiliare o immobiliare in quanto comporta, ai fini iva, applicazioni di disposizioni diverse.

 

Si suggerisce di far riferimento alle norme nella versione integrale per valutarne l’applicabilità nei casi specifici.